giovedì 24 marzo 2011

Rimborso Tassa Concessione Governativa

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulla possibilità di chiedere il rimborso della Tassa di Concessione Governativa sulla telefonia mobile corrisposta dai consumatori nel caso di abbonamenti telefonici. La questione è stata affrontata da numerose Commissioni Tributarie Regionali nonché dalla Corte di Giustizia Europea. Tra le prime, è di particolare rilevanza quella della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, con sentenza del 10/01/2011, dovendo decidere sull’ istanza di rimborso di quanto versato a titolo di T.C.G. da alcuni Comuni, ha avuto modo di precisare che i Comuni in quanto PA non sono assoggettabili alla T.C.G. Inoltre, e questo è il punto di maggiore interesse, il collegio giudicante ha affermato l’ intervenuta abrogazione della normativa che regolamentava la TCG come conseguenza dell’ introduzione del nuovo codice delle telecomunicazioni elettroniche D.Lgs. 259/2003. Infatti, in sentenza si legge:
“Invero il nuovo Codice delle Telecomunicazioni del 2003 ha apportato al settore rilevanti innovazioni, nell'ambito di un processo di privatizzazione. La privatizzazione ha avuto come principale conseguenza il passaggio dalla concessione (che è un atto amministrativo emanato nell'ambito di un rapporto pubblicistico, con una posizione di preminenza della Pubblica Amministrazione sui privati) al contratto, cioè ad uno strumento di diritto privato il quale presuppone una posizione di parità tra i contraenti. Bisogna perciò concludere che con il D. lgs. 259 è stata abrogata tacitamente tutta la normativa basata sul presupposto di un rapporto concessionario di tipo pubblicistico, è venuto quindi meno il presupposto per l'applicazione della T.C.G.” Quindi, se è vero che la commissione tributaria del Veneto non lascia dubbi sulla possibilità di ottenere dall’ Agenzia delle Entrate il rimborso della citata tassa governativa, l’ U.Di.Con. ritiene di attendere la sentenza che la Corte di Giustizia Europea, chiamata a decidere sulla vicenda, pubblicherà a giorni.
Bisogna infine ricordare che, qualora il consumatore invii all’ Agenzia delle Entrate un’ istanza di rimborso, in caso di silenzio-rifiuto, dovrà essere presentato ricorso all’ Autorità giudiziaria. Sarà nostra premura aggiornare i nostri associati sull’ evoluzione della vicenda.

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