giovedì 24 marzo 2011

Multa dell'antitrust per l'H3G

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha multato la società H3G, il quarto operatore italiano di telefonia per pratiche commerciali scorrette. La sanzione ammonta a 150.000 euro.  L’AGCM contesta l’utilizzo di condizioni contrattuali particolarmente svantaggiose per i clienti. In particolare, si legge nel bollettino, che dal mese di dicembre l’H3G ha introdotto nuove condizioni generali che subordinano l’applicazione del piano tariffario originariamente prescelto dall’utente al rispetto di soglie minime di traffico. In mancanza di tali soglie minime l’H3G ha facoltà di applicare un diverso e meno vantaggioso piano tariffario.  “Le soglie minime sono declinate in percentuali di traffico in entrata e in uscita in quantità diverse a seconda della tipologia di operatore di riferimento”, recita il bollettino dell’Antitrust. Le condizioni reputate scorrette sono del tipo: il volume complessivo di traffico (voce o SMS) mensile verso il complesso degli operatori non H3G deve essere inferiore all’80% del traffico totale uscente, oppure il traffico (voce o SMS) mensile complessivo verso un singolo operatore, non H3G, deve essere inferiore al 60% del traffico totale uscente. Si contesta quindi, che il superamento delle soglie minime dipende da numerose e stringenti condizioni difficilmente monitorabili dall’utente, questo impedisce l’adozione di scelte di consumo pienamente consapevoli e determinano una complessiva incertezza in ordine alle effettive condizioni economiche di fruizione dei servizi offerti dal professionista.

Rimborso Tassa Concessione Governativa

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulla possibilità di chiedere il rimborso della Tassa di Concessione Governativa sulla telefonia mobile corrisposta dai consumatori nel caso di abbonamenti telefonici. La questione è stata affrontata da numerose Commissioni Tributarie Regionali nonché dalla Corte di Giustizia Europea. Tra le prime, è di particolare rilevanza quella della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, con sentenza del 10/01/2011, dovendo decidere sull’ istanza di rimborso di quanto versato a titolo di T.C.G. da alcuni Comuni, ha avuto modo di precisare che i Comuni in quanto PA non sono assoggettabili alla T.C.G. Inoltre, e questo è il punto di maggiore interesse, il collegio giudicante ha affermato l’ intervenuta abrogazione della normativa che regolamentava la TCG come conseguenza dell’ introduzione del nuovo codice delle telecomunicazioni elettroniche D.Lgs. 259/2003. Infatti, in sentenza si legge:
“Invero il nuovo Codice delle Telecomunicazioni del 2003 ha apportato al settore rilevanti innovazioni, nell'ambito di un processo di privatizzazione. La privatizzazione ha avuto come principale conseguenza il passaggio dalla concessione (che è un atto amministrativo emanato nell'ambito di un rapporto pubblicistico, con una posizione di preminenza della Pubblica Amministrazione sui privati) al contratto, cioè ad uno strumento di diritto privato il quale presuppone una posizione di parità tra i contraenti. Bisogna perciò concludere che con il D. lgs. 259 è stata abrogata tacitamente tutta la normativa basata sul presupposto di un rapporto concessionario di tipo pubblicistico, è venuto quindi meno il presupposto per l'applicazione della T.C.G.” Quindi, se è vero che la commissione tributaria del Veneto non lascia dubbi sulla possibilità di ottenere dall’ Agenzia delle Entrate il rimborso della citata tassa governativa, l’ U.Di.Con. ritiene di attendere la sentenza che la Corte di Giustizia Europea, chiamata a decidere sulla vicenda, pubblicherà a giorni.
Bisogna infine ricordare che, qualora il consumatore invii all’ Agenzia delle Entrate un’ istanza di rimborso, in caso di silenzio-rifiuto, dovrà essere presentato ricorso all’ Autorità giudiziaria. Sarà nostra premura aggiornare i nostri associati sull’ evoluzione della vicenda.

venerdì 3 dicembre 2010

sciopero calciatori

Evidentemente non è sufficiente per i calciatori di Serie  “A” italiani, in un momento di crisi nazionale internazionale, guadagnare circa il 2500% in più rispetto uno stipendio medio,
Otto sono i punti della discordia dove traspare un atteggiamento spocchioso e poco rispettoso nei confronti di tanti tifosi e fan che con molta difficoltà arrivano alla fine mese:

-       Contratto flessibile con introiti legati ai risultati. L’Aic lo vuole flessibile solo al 50%, la Lega di serie A lo vuole per intero, compresa l’automatica riduzione degli stipendi in caso di retrocessione in serie B;
-       Professionalità al 100%. Secondo la Lega il calciatore deve fare solo il calciatore, per l’Aic è libero di svolgere un’altra professione durante il tempo libero;
-       Il comportamento dev’essere rigido ed eticamente irreprensibile per la Lega anche fuori dall’orario di gioco o allenamento, mentre per l’Aic i calciatori devono essere liberi di fare quello che vogliono durante il tempo libero;
-       Le terapie fisiche devono rimanere circoscritte allo staff del club per la Lega, mentre per l’Aic i calciatori possono farsi curare da chi vogliono (come già avviene con gli specialisti come Martens che cura i più grandi campioni di qualsiasi club);
-       Le sanzioni per la Lega devono essere pagate dal club in modo automatico, per l’Aic invece bisogna sempre rimettersi alla decisione del collegio arbitrale. Inoltre l’Aic vuole avere mano libera nelle sanzioni ai propri calciatori, svincolandole dall’ingaggio (attualmente non si può superare il 30% dello stipendio);
-       Il presidente del collegio arbitrale dev’essere scelto esternamente dalla Lega; tramite sorteggio interno dall’Aic;
-       Per la Lega un allenatore può allenare una squadra in due gruppi distinti, per l’Aic i calciatori devono invece stare tutti uniti;
-       Il punto più dibattuto è l’ultimo, quello dei trasferimenti. Per la Lega un calciatore non può rifiutare il trasferimento ad un club dello stesso livello di quello in cui si trova attualmente e che gli garantisca lo stesso stipendio, se il suo club di appartenenza si accorda per la vendita del cartellino. In caso di rifiuto, il contratto si intende rescisso automaticamente con una multa da pagare da parte del calciatore che ammonta al 50% del suo stipendio. L’Aic si oppone totalmente a quest’iniziativa.

Noi crediamo che la flessibilità nel contratto e la professionalità al cento per cento non siano un ostacolo etico ed economico, così come un comportamento irreprensibile anche fuori dell’orario di gioco e allenamento
Ecco la nostra domanda: “chi risarcirà i consumatori abbonati che non potranno godere dello spettacolo per cui hanno pagato?” É vero che la partite in oggetto verranno regolarmente disputate quasi certamente, tuttavia non in un giorno feriale, perciò molti consumatori, visto gli orari e il probabile giorno lavorativo, non potranno vedere la partita.
Sarebbe bello, infatti, vista le rivendicazioni sindacali dei nostri “operai” tutelare anche i diritti degli abbonati.

giovedì 25 novembre 2010

CANONE RAI PER OGNI CONTRATTO DI ENERGIA

http://www.corriere.it/economia/10_novembre_25/selezioni-incentivi-canone-rai_bf5bf974-f86f-11df-a985-00144f02aabc.shtml

Mi sembra assurda questa iniziativa. Era iniqua prima che ci costringeva a pagare il canone avendo una tv di proprietà, ora addirittura pretendono di farlo pagare a tutti i contratti di fornitura di energia elettrica.
Io credo che il canone sia giusto pagarlo se usufruisco del suo servizio, per chi come me non vede tv dovrebbe essere esentato.

lunedì 22 novembre 2010

come funziona una associazione consumatori

Vi propongo un primo tema  su cui discutere, proporre e riflettere.
Associazione come strumento complementare ai nostri servizi?
Risorsa preziosa per coinvolgere nuovi e numerosi utenti?
Strumento per rafforzare o ampliare i contatti con realtà istituzionali e associative del proprio territorio?
Queste sono solo alcune delle tante domande che vi proporremo prossimamente e aspettiamo il vostro contributo non solo per risposte ma anche per proposte.
Alla prossima, Coordinamento Nazionale